14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
(Causa C-276/12) (1)
(Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri in materia di imposte dirette - Scambio d’informazioni su richiesta - Procedimento fiscale - Diritti fondamentali - Limite alla portata degli obblighi dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto nei confronti del contribuente - Insussistenza di un obbligo d’informare il contribuente della richiesta di assistenza - Insussistenza di un obbligo d’invitare il contribuente a partecipare all’audizione di testimoni - Diritto del contribuente di rimettere in discussione l’informazione scambiata - Contenuto minimo dell’informazione scambiata)
2013/C 367/27
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Jiří Sabou
Convenuto: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyssí správní soud — Interpretazione degli articoli 1, 2, 6, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 303, pag. 1) — Diritti fondamentali del contribuente nel corso di un procedimento fiscale a suo carico, quali: diritto di essere informato della decisione dell’autorità competente dello Stato membro richiedente di procedere ad una richiesta di informazioni; di partecipare alla formulazione di tale richiesta; di essere informato in anticipo del fatto che si terrà l’audizione di testimoni nello Stato richiesto e di partecipare a tale audizione; nonché diritto di contestare la veridicità delle informazioni fornite dalle autorità competenti di detto Stato
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione, quale risulta in particolare dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte sui premi assicurativi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dal diritto fondamentale al contraddittorio, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce al contribuente di uno Stato membro il diritto di essere informato della richiesta di assistenza inoltrata da tale Stato a un altro Stato membro al fine, in particolare, di verificare i dati forniti dallo stesso contribuente nell’ambito della sua dichiarazione dei redditi, né il diritto di partecipare alla formulazione della domanda indirizzata allo Stato membro richiesto né il diritto di partecipare alle audizioni di testimoni organizzate da quest’ultimo Stato.
2)
La direttiva 77/799, come modificata dalla direttiva 2006/98, non disciplina la questione delle condizioni alle quali il contribuente può contestare l’esattezza dell’informazione trasmessa dallo Stato membro richiesto e non impone alcun obbligo particolare quanto al contenuto di quest’ultima.
(1) GU C 273 dell’8.9.2012.
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