17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/8
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
(Causa C-278/12 PPU) (1)
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Articoli 20 e 21 - Soppressione del controllo alle frontiere interne - Verifiche all’interno del territorio - Misure aventi un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera - Normativa nazionale che autorizza controlli sull’identità, sulla cittadinanza e sul diritto di soggiorno da parte dei funzionari incaricati della sorveglianza di frontiera e del controllo degli stranieri in una zona di 20 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Controlli per contrastare il soggiorno irregolare - Normativa contenente alcuni requisiti e garanzie per quanto riguarda, in particolare, la frequenza e l’intensità dei controlli)
2012/C 355/12
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: A. Adil
Convenuto: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne — Possibilità, per uno Stato membro, di effettuare controlli di polizia nel suo territorio, in una zona compresa tra la frontiera terrestre di tale Stato membro con i paesi limitrofi ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera — Controlli riguardanti la verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno — Possibilità di effettuare controlli del genere sulla sola base di informazioni generiche relative alla presenza di cittadini di Stati terzi in situazione irregolare nella zona del controllo o invece necessità di disporre di indicazioni precise riguardo alla situazione irregolare della persona controllata — Ammissibilità di una normativa che fissa taluni criteri quantitativi riguardo al numero massimo di controlli che possono essere effettuati nel corso di un determinato periodo — Ammissibilità
Dispositivo
Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente ai funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri di effettuare controlli, in una zona geografica di 20 chilometri dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 luglio 1990, diretti a verificare se le persone fermate per identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, qualora tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell’esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli, qualora essi possano essere parimenti effettuati in misura limitata per ottenere informazioni generali siffatte e dati dell’esperienza in tale materia e qualora il loro esercizio sia sottoposto a talune limitazioni relative, segnatamente, alla loro intensità ed alla loro frequenza.
(1) GU C 287 del 22.9.2012.
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