23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/30
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Serebryannay vek EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i uprlavlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-283/12) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 - Fatto generatore - Prestazioni reciproche - Operazioni a titolo oneroso - Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi - Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società)
2013/C 344/52
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Serebryannay vek EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i uprlavlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 26, nonché degli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa secondo la quale, nel caso la retribuzione del prestatore non avvenga in denaro, il corrispettivo della sua prestazione è costituito da una controprestazione — Qualificazione di un’operazione come scambio di prestazioni o meno — In caso di risposta negativa, possibilità di qualificare l’effettuazione di migliorie e l’arredamento di un bene immobile come operazione imponibile — Verificarsi del fatto generatore e regola per la determinazione della base imponibile
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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