8.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Franfurt-Hahn GmbH
(Causa C-284/12) (1)
(Aiuti di Stato - Articoli 107 TFUE e 108 TFUE - Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale di tale misura - Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto)
2014/C 39/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Koblenz
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG
Convenuto: Flughafen Franfurt-Hahn GmbH
Con l’intervento di: Ryanair Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Koblenz — Interpretazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3, TFUE nonché dell’articolo 2, lettera b), sub i), della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318, pag. 17) — Aiuti di Stato — Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo — Decisione della Commissione di procedere ad un’indagine formale di tale aiuto — Eventuale obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione della Commissione in ordine al carattere selettivo di siffatto aiuto
Dispositivo
Qualora, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione dell’esecuzione della suddetta misura.
A tal fine, il giudice nazionale può decidere di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate. Esso può anche decidere di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione europea di avviare il procedimento di indagine formale.
Qualora il giudice nazionale nutra dubbi in ordine alla questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE oppure in ordine alla validità o all’interpretazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, esso, da un lato, può chiedere chiarimenti alla Commissione europea e, dall’altro, può o deve, conformemente all’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
(1) GU C 273 dell’8.9.2012.
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