29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Causa C-285/12) (1)
(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera c) - Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Nozione di «conflitto armato interno» - Interpretazione autonoma rispetto al diritto internazionale umanitario - Criteri di valutazione)
2014/C 93/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Aboubacar Diakité
Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Belgio) — Interpretazione dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Diniego di concessione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria — Persone che possono beneficiare della protezione sussidiaria — Nozione di «conflitto armato interno» — Interpretazione autonoma specifica ovvero ammissibilità di un’interpretazione conforme a quella del diritto internazionale umanitario — Criteri di valutazione
Dispositivo
L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.
(1) GU C 235 del 4.8.2012.
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