23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/31
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Laufen — Germania) — procedimenti penali a carico di Gjoko Filev, Adnan Osmani
(Causa C-297/12) (1)
(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 11, paragrafo 2 - Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso - Durata del divieto d’ingresso limitata di norma a cinque anni - Normativa nazionale che prevede il divieto d’ingresso senza limiti temporali in mancanza di una richiesta di limitazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) - Cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale - Mancata applicazione della direttiva)
2013/C 344/53
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Laufen
Parti
Gjoko Filev, Adnan Osmani
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Laufen — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera b) e 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Divieto d’ingresso nel territorio nazionale, connesso a una decisione di rimpatrio — Durata massima di tale divieto — Normativa nazionale che prevede un divieto di ingresso nel territorio nazionale di durata illimitata per gli stranieri destinatari di una decisione di allontanamento e che sanziona tale violazione con la comminazione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva fino a tre anni — Tardivo recepimento della direttiva — Effetto diretto delle sue disposizioni — Possibilità, prevista dalla normativa nazionale, di chiedere la limitazione rationae temporis degli effetti del divieto — Divieto d’ingresso limitato, in tal caso, a una durata di cinque anni, purché non vi siano condanne penali o minaccia all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza — Cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione di allontanamento da oltre cinque anni
Dispositivo
1)
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 11, paragrafo 1, della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), che subordini la limitazione della durata di un divieto d’ingresso alla presentazione da parte del cittadino interessato di un paese terzo di una domanda volta a ottenere il beneficio di una siffatta limitazione.
2)
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una violazione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso del cittadino interessato del paese terzo in tale territorio o dell’entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce tale direttiva, comporti una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.
3)
La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro preveda che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di cinque o più anni al periodo compreso tra la data in cui tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita e la data in cui tale recepimento è effettivamente avvenuto, possa successivamente di nuovo servire per fondare azioni penali, allorché tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva e tale Stato membro ha fatto uso della facoltà prevista da tale disposizione.
(1) GU C 250 del 18.8.2012.
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