7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
(Causa C-299/12) (1)
(Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 - Nozione di «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia» - Articolo 28, paragrafo 2 - Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica - Misure transitorie)
2013/C 260/29
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Convenuta: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, articolo 2, paragrafo 2, punto 6, e articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, (GU L 404, pag. 9) — Nozione di «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia» — Indicazione che compare sulla confezione di un prodotto, nei termini seguenti: «Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture»
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per essere qualificata come «indicazione sulla riduzione di un rischio di una malattia» ai sensi di tale disposizione, un’indicazione sulla salute non deve necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce «significativamente» un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.
2)
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in quanto marchio o denominazione dalla legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.
3)
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1o gennaio 2005.
(1) GU C 273 dell’8.9.2012.
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