23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/33
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Daniel Lundberg
(Causa C-317/12) (1)
(Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Obbligo di uso di un tachigrafo - Deroghe per il trasporto non commerciale di merci - Nozione - Trasporto effettuato da un privato nell’ambito della sua attività ricreativa come pilota di rally automobilistico a livello amatoriale, in parte finanziata tramite contributi di terzi)
2013/C 344/56
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea hovrätt
Imputato nella causa principale
Daniel Lundberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Svea Hovrätt — Interpretazione dell’articolo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8) e dell’articolo3, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) — Deroga all’obbligo di installazione e di utilizzo del tachigrafo a bordo di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate — Trasporto di merci a fini non commerciali — Trasporto di merci effettuato da un privato nel contesto della sua attività di pilota di corse amatoriali di rally automobilistici a livello dilettantistico, parzialmente finanziato con sponsorizzazioni di privati o di imprese
Dispositivo
La nozione di «trasporto non commerciale di merci», di cui all’articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev’essere interpretata nel senso che comprende il trasporto di merci effettuato da un privato per proprio conto ed esclusivamente nell’ambito di un’attività ricreativa, laddove quest’ultima è in parte finanziata tramite contributi di terzi e per tale trasporto non è corrisposto alcun compenso.
(1) GU C 258 del 25.8.2012.
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