15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
(Causa C-319/12) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 132 a 134 e 168 - Esenzioni - Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro - Diritto a detrazione)
2014/C 45/19
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuta: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), degli articoli 133, 134 e 168, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede, contrariamente alla direttiva, l’esenzione dall’IVA dei servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a fini commerciali — Rifiuto opposto ad un organismo siffatto, che ha fruito dell’esenzione, di avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte.
Dispositivo
1)
Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono interpretarsi nel senso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati dall’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, in maniera generale, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.
2)
Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112 o della disposizione nazionale che traspone quest’ultimo, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.
Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente considerarsi come un organismo avente finalità simili a quelle di enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, il che spetta al giudice nazionale verificare.
In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e quest’ultimo potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte.
(1) GU C 287 del 22.9.2012.
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