3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/36
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Causa C-320/12) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) - Marchi - Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio - Diniego di registrazione o nullità - Nozione di «malafede» del richiedente - Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero)
2013/C 225/62
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd
Convenuto: Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25) — Diniego di registrazione o nullità di un marchio — Nozione di malafede — Richiedente che ha o che dovrebbe avere conoscenza di un marchio straniero al momento del deposito della domanda di marchio — Annullamento della registrazione come marchio di una bottiglia di latte in plastica in quanto il richiedente, al momento del deposito della sua domanda di marchio, era a conoscenza del marchio simile anteriore utilizzato all’estero da una società concorrente
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «malafede» ai sensi di tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente nell’Unione europea.
2)
L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, per provare la malafede dell’autore della domanda di registrazione di un marchio ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione. Il fatto che l’autore della domanda sappia o debba sapere che un terzo, al momento del deposito della sua domanda, utilizza un marchio all’estero che può essere confuso con il marchio di cui si chiede la registrazione non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza, ai sensi di detta disposizione, della malafede dell’autore della domanda.
3)
L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di istituire un regime di tutela particolare dei marchi stranieri diverso da quello stabilito da detta disposizione e basato sul fatto che l’autore della domanda di registrazione di un marchio conosceva o avrebbe dovuto conoscere un marchio straniero.
(1) GU C 258 del 25.8.2012.
Full & Egal Universal Law Academy