23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/34
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — État belge/GIMLE SA
(Causa C-322/12) (1)
(Quarta direttiva 78/660/CEE - Articolo 2, paragrafo 3 - Principio del quadro fedele - Articolo 2, paragrafo 5 - Obbligo di deroga - Articolo 32 - Metodo di valutazione in base al costo storico - Prezzo di acquisto manifestamente inferiore al valore effettivo)
2013/C 344/58
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti
Ricorrente: État belge
Convenuta: GIMLE SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) — Conti annuali di talune forme di società — Principio del quadro fedele — Prezzo d'acquisto di beni che non corrisponde al loro valore reale e che fornisce un quadro falsato del patrimonio della società — Obbligo di derogare al principio della contabilizzazione delle voci dell'attivo al prezzo di acquisto e di contabilizzare immediatamente dette voci al loro valore di rivendita
Dispositivo
Qualora il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell’attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all’articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.
(1) GU C 287 del 22.9.2012.
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