29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/7
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — E.ON Global Commodities SE, già E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți
(Causa C-323/12) (1)
(Direttiva 79/1072/CEE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro - Modalità per il rimborso dell’IVA - Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione - Esclusione - Nozione di «soggetto passivo non residente all’interno del paese» - Condizione dell’assenza di un centro di attività - Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi - Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 171)
2014/C 93/11
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti
Ricorrente: E.ON Global Commodities SE, già E.On Energy Trading SE
Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel București — Interpretazione degli articoli 1, 3, 4 e 6 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) — Rimborso dell’IVA in uno Stato membro ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro cha abbiano nominato, nel primo Stato, un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali applicabili prima dell’adesione di tale Stato all’Unione — Condizione dell’assenza di registrazione del soggetto passivo nello Stato membro interessato per il rimborso — Nozione della condizione supplementare rispetto alle condizioni previste agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/1072/CEE — Compatibilità alla luce dell’articolo 6 della medesima direttiva — Effetto diretto degli articoli 3 e 4 della direttiva 79/1072/CEE
Dispositivo
Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
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