22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/15
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa
(Causa C-327/12) (1)
(Articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE - Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale - Nozioni - Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Restrizione - Giustificazione - Tutela dei destinatari dei servizi - Qualità dei servizi di certificazione)
2014/C 52/24
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Convenuto: Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa
Con l’intervento di: Associazione nazionale Società Organismi di Attestazione (Unionsoa), SOA CQOP SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 101, 102 e 106 TFUE — Nozioni di «imprese pubbliche e imprese alle quali [gli Stati membri] riconoscono diritti speciali o esclusivi» e di «imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale» — Organismi incaricati di verificare e attestare l'osservanza degli obblighi imposti dalla legge alle imprese che eseguono lavori pubblici — Normativa nazionale che impone a detti organismi l'applicazione di tariffe minime
Dispositivo
Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
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