3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/37
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Viseu — Portogallo) — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)
(Causa C-342/12) (1)
(Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 2 - Nozione di «dati personali» - Articoli 6 e 7 - Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati - Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti - Orario di lavoro dei lavoratori - Registro dell’orario di lavoro - Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro - Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata)
2013/C 225/63
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Trabalho de Viseu
Parti
Ricorrente: Worten — Equipamentos para o Lar, SA
Convenuto: Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal do Trabalho de Viseu (Portogallo) — Interpretazione degli articoli 2 e 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Nozione di dati personali — Dati conservati in un sistema di registrazione dei tempi di lavoro dei dipendenti di un’impresa
Dispositivo
1)
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un registro dell’orario di lavoro, come quello di cui al procedimento principale, che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l’attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali» ai sensi della citata disposizione.
2)
Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro al fine di consentirne la consultazione immediata, nella misura in cui tale obbligo sia necessario ai fini dell’esercizio da parte di detta autorità delle sue missioni di vigilanza dell’applicazione della disciplina in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
Full & Egal Universal Law Academy