29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Nintendo Co. Ltd e a./PC Box Srl, 9Net Srl
(Causa C-355/12) (1)
(Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Nozione di «misure tecnologiche» - Dispositivo di protezione - Apparato e prodotti complementari protetti - Dispositivi, prodotti o componenti complementari analoghi provenienti da altre imprese - Esclusione di qualsiasi interoperabilità tra di essi - Portata di tali misure tecnologiche - Rilevanza)
2014/C 93/12
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti
Ricorrenti: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH
Convenuti: PC Box Srl, 9Net Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Milano — Interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), letto alla luce del considerando 48 della medesima direttiva — Nozione di «misure tecnologiche» — Dispositivo di protezione che esclude ogni possibilità di interoperabilità fra, da un lato, l’apparato e i prodotti complementari protetti, e, dall’altro, apparati e prodotti complementari analoghi non di provenienza dell’impresa produttrice del sistema stesso o di imprese quest’ultima autorizzate — Rilevanza della destinazione attribuita a tali misure tecnologiche dall’impresa produttrice
Dispositivo
La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.
Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
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