4.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 253/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV
(Causa C-360/12) (1)
((Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 44/2001 - Marchio comunitario - Articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 - Competenza internazionale in materia di contraffazione - Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto - Partecipazione transfrontaliera di più persone a uno stesso atto illecito))
2014/C 253/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH
Convenuta: First Note Perfumes NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), e dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Marchio comunitario — Competenza internazionale in materia di contraffazione — Atto commesso in un primo Stato membro che costituisce un atto di supporto alla contraffazione commessa sul territorio di un secondo Stato membro — Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
Dispositivo
1)
La nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso», di cui all’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, dev’essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell’acquirente sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.
2)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un’imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, vietate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di radicare, a titolo di luogo del fatto generatore di un danno derivante dalla violazione di tale legge, la competenza di un giudice di detto Stato membro qualora il solo tra i presunti autori ad esservi convenuto non vi abbia operato in prima persona. Per contro, in una simile ipotesi, la suddetta disposizione consente di radicare, a titolo di luogo di concretizzazione del danno, la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla suddetta legge nazionale e promossa contro una persona stabilita in un altro Stato membro, alla quale si addebita la commissione, in quest’ultimo, di un atto che ha causato o rischia di causare un danno nel distretto del giudice adito.
(1) GU C 343 del 10.11.2012.
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