22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA
(Causa C-361/12) (1)
(Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di lavoro» - Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato)
2014/C 52/25
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Napoli
Parti
Ricorrente: Carmela Carratù
Convenuta: Poste Italiane SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Ambito di applicazione — Nozione di condizioni di lavoro — Applicabilità orizzontale della menzionata direttiva — Nozione di organismo statale — Interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’articolo 6 della CEDU — Principio di equivalenza — Normativa nazionale che prevede, in caso di apposizione illegittima di un termine al contratto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva per il periodo compreso fra il momento dell’interruzione della relazione di lavoro e quello della reintegrazione nel posto di lavoro, limitata ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto — Indennità risarcitoria inferiore sia a quella prevista dal regime ordinario di diritto civile in caso di rifiuto ingiustificato di accettare la prestazione di lavoro sia a quella prevista in caso di interruzione illegittima di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Dispositivo
1)
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane SpA.
2)
La clausola 4, punto 1, del medesimo accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di lavoro» include l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore, a causa dell’illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro.
3)
Sebbene il menzionato accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall’accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
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