22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito.) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-362/12) (1)
(Tutela giurisdizionale - Principio di effettività - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Ripetizione dell’indebito - Mezzi di ricorso - Normativa nazionale - Riduzione, senza preavviso e retroattivamente, del termine di prescrizione dei mezzi di ricorso applicabili)
2014/C 52/26
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation
Convenuti: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE — Imposte nazionali contrarie al diritto comunitario — Ripetizione dell’indebito — Coesistenza, nel diritto nazionale, di due mezzi di tutela alternativi a disposizione dei singoli per chiedere il rimborso delle somme dovute, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo dell’altro — Normativa nazionale che abbrevia, con effetto retroattivo e senza preavviso, il termine più lungo — Compatibilità con i principi di effettività, di certezza del diritto e di legittimo affidamento
Dispositivo
1)
In una situazione in cui i contribuenti, in conformità al diritto nazionale, hanno la scelta tra due mezzi di ricorso possibili in materia di ripetizione di un’imposta percepita in violazione del diritto dell’Unione, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo, i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano a che una normativa nazionale riduca tale termine di prescrizione senza preavviso e in modo retroattivo.
2)
La circostanza che, nel momento in cui il contribuente ha presentato il suo ricorso, la possibilità di avvalersi del mezzo di ricorso che offre il termine di prescrizione più lungo sia stata riconosciuta soltanto recentemente da un organo giurisdizionale di grado inferiore e sia stata definitivamente confermata soltanto in un secondo momento dall’autorità giurisdizionale suprema non esplica alcuna incidenza sulla risposta fornita alla prima questione.
(1) GU C 311 del 13.10.2012.
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