22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli — Italia) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol
(Causa C-371/12) (1)
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE - Sinistro stradale - Danno morale - Risarcimento - Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal sistema comune della responsabilità civile - Compatibilità con tali direttive)
2014/C 85/09
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Tivoli
Parti
Ricorrenti: Enrico Petillo, Carlo Petillo
Convenuta: Unipol
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Tivoli — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) e 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — Determinazione dei danni obbligatoriamente coperti dall’assicurazione — Normativa nazionale che prevede, in caso di incidente stradale, un risarcimento del danno morale di importo inferiore a quello previsto dal regime comune di diritto civile
Dispositivo
Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
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