25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 giugno 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-377/12) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea, e la Repubblica delle Filippine - Scelta della base giuridica - Articoli 79 TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE, 191 TFUE e 209 TFUE - Riammissione dei cittadini di paesi terzi - Trasporti - Ambiente - Cooperazione allo sviluppo))
2014/C 282/04
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt, G. Valero Jordana e F. Erlbacher, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)
sostenuto da: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e E. Ruffer), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e A. Joyce, agenti, assistiti da A. Carroll, barrister), Repubblica ellenica (rappresentanti: da S. Chala e G. Papagianni, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente da A. Robinson, successivamente da E. Jenkinson e M. Holt, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Dispositivo
1)
La decisione 2012/272/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, è annullata nei limiti in cui il Consiglio dell’Unione europea vi ha aggiunto le basi giuridiche relative alla riammissione dei cittadini dei paesi terzi, ai trasporti e all’ambiente.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
3)
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica d’Austria nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 319 del 20.120.2014.
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