29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/10
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék — Ungheria) — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-385/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposte dirette - Libertà di stabilimento - Normativa tributaria nazionale che istituisce un’imposta straordinaria sul fatturato dell’attività di commercio al dettaglio - Catene di negozi della grande distribuzione - Sussistenza di effetti discriminatori - Discriminazione indiretta)
2014/C 93/15
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Székesfehérvári Törvényszék
Parti
Ricorrente: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Székesfehérvári Törvényszék — Interpretazione degli articoli 18 TFUE, 26 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE, 55 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 65 TFUE e 110 TFUE — Normativa tributaria nazionale che introduce un'imposta speciale riguardante il settore del commercio al dettaglio nei negozi — Imposta progressiva calcolata sul volume d'affari netto realizzato — Tasso di base fiscale che comporta un'influenza maggiore per le imprese dedite al commercio alimentare al dettaglio detenute da soggetti esteri rispetto a quelle detenute da soggetti ungheresi
Dispositivo
Gli articoli 9 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa ad un’imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che obbliga i contribuenti che costituiscono, nell’ambito di un gruppo di società, «imprese collegate», ai sensi della normativa medesima, a sommare i rispettivi fatturati ai fini dell’applicazione di un’aliquota fortemente progressiva per poi successivamente ripartire tra di loro l’importo dell’imposta così calcolata in ragione del prorata del rispettivo fatturato reale, quando — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — i contribuenti appartenenti a un gruppo di società e ricompresi nello scaglione più elevato dell’imposta straordinaria sono «collegati», nella maggior parte dei casi, a società con sede in un altro Stato membro.
(1) GU C 366 del 24.11.2012.
Full & Egal Universal Law Academy