23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/35
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — procedimento promosso da Siegfried János Schneider
(Causa C-386/12) (1)
(Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione - Capacità delle persone fisiche - Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari - Portata - Procedimento di volontaria giurisdizione relativo al diritto di una persona sottoposta a regime di curatela, domiciliata in uno Stato membro, di disporre dei suoi beni immobili situati in un altro Stato membro)
2013/C 344/61
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti
Siegfried János Schneider
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sofiyski gradski sad — Interpretazione dell’articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Persona fisica dichiarata parzialmente incapace di agire ai sensi della legislazione del suo Stato membro — Domanda proposta in un altro Stato membro da tale persona, previo consenso del suo curatore, per essere autorizzata a vendere l’immobile acquisito per successione ereditaria in tale Stato — Competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato — Applicabilità dell’articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ai procedimenti non contenziosi
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e in particolare il suo articolo 22, punto 1, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un procedimento di volontaria giurisdizione — promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest’ultimo Stato membro — poiché tale procedimento riguarda «la capacità delle persone fisiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo.
(1) GU C 311 del 13.10.2012.
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