11.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Ancona/Regione Marche
(Causa C-388/12) (1)
(Fondi strutturali - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Partecipazione finanziaria di un Fondo strutturale - Criteri di ammissibilità delle spese - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articolo 30, paragrafo 4 - Principio di perennità dell’operazione - Nozione di «modifica sostanziale» di un’operazione - Attribuzione di un contratto di concessione senza previe pubblicità né gara)
2014/C 9/17
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti
Ricorrente: Comune di Ancona
Convenuta: Regione Marche
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) — Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario — Nozione di «modifica sostanziale» — Relazione tra, da un lato, la condizione di alterazione della natura o delle modalità di esecuzione dell’operazione e, dall’altro, la condizione di modifica della condizione dell’assenza di vantaggio indebito per un’impresa o un ente pubblico — Modifica funzionale — Condizione della conformità delle operazioni oggetto di un finanziamento alle disposizioni dell’Unione in materia di appalti pubblici — Cambiamento parziale di destinazione dell’opera finanziata e concessione della gestione della medesima a un operatore privato senza gara di appalto
Dispositivo
1)
L’articolo, 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) no 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, deve essere interpretato nel senso che le modifiche considerate da detta disposizione comprendono tanto quelle che intervengono nel corso della realizzazione di un’opera quanto quelle che intervengono successivamente, in particolare nella fase della gestione dell’opera stessa, purché siffatte modifiche avvengano nel corso del termine di cinque anni previsto dalla citata disposizione.
2)
L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che, per poter valutare se l’attribuzione di una concessione non generi entrate rilevanti per il concedente o indebiti vantaggi per il concessionario, non è necessario verificare previamente se l’opera oggetto di concessione abbia subito una modifica sostanziale.
3)
L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che detta disposizione si riferisce tanto all’ipotesi di una modifica fisica, quando l’opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso al finanziamento, quanto all’ipotesi di una modifica funzionale, restando inteso che, in caso di modifica consistente nell’utilizzo di un’opera per attività diverse da quelle inizialmente previste nel progetto ammesso al finanziamento, una modifica del genere deve essere tale da ridurre in modo significativo la capacità dell’operazione di cui trattasi di raggiungere l’obiettivo attribuitole.
4)
In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell’Unione non osta all’attribuzione senza procedura ad evidenza pubblica di una concessione di servizi pubblici relativa ad un’opera, purché siffatta attribuzione risponda al principio di trasparenza il cui rispetto, senza necessariamente comportare un obbligo di far ricorso ad una gara, deve consentire a un’impresa avente sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità concedente di avere accesso alle informazioni adeguate relative alla concessione in parola prima che essa sia attribuita, di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere detta concessione, situazione che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
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