14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
(Causa C-396/12) (1)
((Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEASR - Sostegno allo sviluppo rurale - Riduzione o soppressione dei pagamenti in caso di inadempienza alle regole di condizionalità - Nozione di «inadempienza intenzionale»))
2014/C 112/08
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren
Convenuto: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Paesi Bassi — Interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU L 30, pag. 100), dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74) e dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18) — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzione o soppressione dei pagamenti nel caso di inosservanza delle norme — Nozione di inadempienza intenzionale
Dispositivo
1)
La nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev’essere interpretata nel senso che essa richiede la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte del beneficiario di un aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l’eventualità che essa possa verificarsi. Il diritto dell’Unione non osta a una disposizione nazionale che, al pari di quella di cui al procedimento principale, conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata, purché il beneficiario dell’aiuto abbia la possibilità, se del caso, di fornire la prova dell’assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.
2)
Gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e 23 del regolamento n. 1975/2006 devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico di un beneficiario dell’aiuto, detto beneficiario può essere ritenuto responsabile di tale violazione qualora abbia agito intenzionalmente o con negligenza in sede di scelta del terzo, di controllo esercitato su quest’ultimo oppure di istruzioni che gli sono state fornite, e ciò a prescindere dall’intenzionalità o dalla negligenza del comportamento di detto terzo.
(1) GU C 379 dell’8.12.2012.
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