4.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 253/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Fermo — Italia) — Procedimento penale a carico di M
(Causa C-398/12) (1)
((Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articolo 54 - Principio del ne bis in idem - Ambito di applicazione - Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno Stato contraente - Possibilità di riapertura dell’istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico - Nozione di persona che sia stata «giudicata con sentenza definitiva» - Procedimento penale in un altro Stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti - Estinzione dell’azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem))
2014/C 253/09
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Fermo
Imputato nella causa principale
M.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Fermo — Interpretazione dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio «ne bis in idem» — Nozione di «persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva» — Decisione definitiva di non luogo a procedere adottata da un giudice di uno Stato membro
Dispositivo
L’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest’ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.
(1) GU C 355 del 17.11.2012.
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