22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/M. G.
(Causa C-400/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Protezione contro l’allontanamento - Modalità di calcolo del periodo decennale - Presa in considerazione dei periodi di detenzione)
2014/C 85/11
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parti
Ricorrente: Secretary of State for the Home Department
Convenuta: M. G.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di pubblica sicurezza nei confronti di un cittadino europeo che ha soggiornato i precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante e che è stato condannato a una pena detentiva — Nozione di soggiorno per un periodo di dieci anni sul territorio dello Stato membro ospitante — Possibilità di prendere in considerazione un periodo di detenzione — Calcolo della durata del soggiorno necessaria a partire dal suo inizio ovvero, retroattivamente, a partire dalla decisione di allontanamento — Rilevanza, in questo secondo caso, di un precedente periodo di detenzione
Dispositivo
1)
L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.
2)
L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.
(1) GU C 331 del 27.10.2012.
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