29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
(Causa C-424/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Inversione contabile - Diritto alla detrazione - Versamento dell’imposta al prestatore di servizi - Omissione di indicazioni obbligatorie - Versamento di IVA non dovuta - Perdita del diritto a detrazione - Principio della neutralità fiscale - Principio della certezza del diritto)
2014/C 93/17
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Oradea
Parti
Ricorrente: SC Fatorie SRL
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Oradea — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Perdita del diritto a detrazione dell’IVA per mancata menzione sulla fattura dell’applicazione del regime di inversione contabile — Principio della certezza del diritto — Decisione che ingiunge di pagare l’importo dell’IVA erroneamente detratta e gli interessi nonché le penalità di mora dopo una decisione irrevocabile che riconosce il diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Pagamento dell’IVA erroneamente indicata su una fattura da parte di un terzo — Mancato intervento delle autorità tributarie per correggere la fattura e impossibilità di regolarizzazione a posteriori
Dispositivo
1)
Nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale, non ostano a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.
2)
Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora.
(1) GU C 379 dell’8.12.2012.
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