14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf
(Causa C-440/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Giochi d’azzardo con poste in denaro - Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate - Ammissibilità - Base imponibile - Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA)
2013/C 367/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Convenuto: Finanzamt Hamburg-Bergedorf
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, 73, 135, paragrafo 1, lettera i) e 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Tassazione dei giochi d’azzardo o di denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’IVA e ad un tributo speciale
Dispositivo
1)
L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari.
2)
L’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
3)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo.
(1) GU C 389 del 15.12.2012.
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