15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — W. P. Willems/Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest/Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag (C-449/12)
(Cause riunite da C-446/12 a C-449/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Passaporto biometrico - Dati biometrici - Regolamento (CE) n. 2252/2004 - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 4, paragrafo 3 - Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio - Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici - Garanzie di legge - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 8 - Direttiva 95/46/CE - Articoli 6 e 7 - Diritto al rispetto della vita privata - Diritto alla protezione dei dati personali - Applicazione alle carte di identità))
(2015/C 198/02)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: W. P. Willems (C-446/12), H. J. Kooistra (C-447/12), M. Roest (C-448/12), L. J. A. van Luijk (C-449/12)
Convenuti: Burgemeester van Nuth (C-446/12), Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), Burgemeester van Den Haag (C-449/12)
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che il suddetto regolamento non è applicabile alle carte d’identità rilasciate da uno Stato membro ai propri cittadini, come le carte d’identità dei Paesi Bassi, e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato.
2)
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio, non rientrando siffatto aspetto nell’ambito di applicazione del summenzionato regolamento.
(1) GU C 26 del 26.1.2013.
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