22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV
(Causa C-452/12) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 27, 33 e 71 - Litispendenza - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) - Articolo 31, paragrafo 2 - Norme sulla coesistenza - Azione di regresso - Azione di accertamento negativo - Sentenza di accertamento negativo)
2014/C 52/32
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Krefeld
Parti
Ricorrente: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd
Convenuto: Inter-Zuid Transport BV
Con l’intervento di: DTC Surhuisterveen BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Krefeld — Interpretazione degli articoli 27 e 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (GU 2001, L 12, pag. 1) — Rapporto con la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) — Regole di coesistenza — Litispendenza — Obbligo di interpretare l’articolo 31, n. 2, della CMR, alla luce dell'articolo 27 del regolamento Bruxelles I — Rapporto tra l’azione di risarcimento del mittente o destinatario e l’azione di accertamento del trasportatore diretta a far constatare che quest’ultimo non deve rispondere del danno o, in caso affermativo, deve rispondere solo fino a concorrenza di un importo massimo («azione di accertamento negativo»)
Dispositivo
1)
L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al predetto regolamento.
2)
L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, secondo cui un’azione di accertamento negativo o una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.
(1) GU C 26 del 26.1.2013.
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