14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/8
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Pro Med Logistik GmbH (C-454/12)/Finanzamt Dresden-Süd, e Eckard Pongratz in qualità di curatore fallimentare di Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt
(Cause riunite C-454/12 e C-455/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - IVA - Sesta direttiva IVA - Articolo 12, paragrafo 3 - Allegato H, categoria 5 - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafi 1 e 2 - Allegato III, punto 5 - Principio di neutralità - Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito - Normativa di uno Stato membro che applica un’aliquota IVA differente al trasporto in taxi e al trasporto in autoveicolo da noleggio con conducente))
2014/C 112/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Pro Med Logistik GmbH (C-454/12), Eckard Pongratz in qualità di curatore fallimentare di Karin Oertel, (C-455/12)
Resistente: Finanzamt Dresden-Süd (C-454/12), Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (C-455/12)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Germania — Interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 1, nel combinato disposto con il punto 5 dell’allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato H, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Principio di neutralità — Normativa di uno Stato membro che prevede una differenza di trattamento, quanto all’IVA, tra prestazioni di servizi identiche dal punto di vista del consumatore e rispondenti alle stesse esigenze — Trattamento differenziato tra trasporti di malati effettuati a mezzo taxi e quelli effettuati a mezzo di autovettura noleggiata con autista.
Dispositivo
1)
L’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, nel combinato disposto con l’allegato H, categoria 5, della medesima, e l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel combinato disposto con l’allegato III, punto 5, della medesima, alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall’altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta, l’altra ordinaria, sempreché, da un lato, in considerazione dei diversi requisiti giuridici cui sono soggetti questi due tipi di trasporto, l’attività di trasporto urbano di persone a mezzo taxi costituisca un aspetto concreto e specifico della categoria di servizi di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, di cui alla categoria 5 ed al punto 5 dei menzionati allegati delle direttive stesse e, dall’altro, tali differenze presentino un’influenza determinante sulla decisione dell’utente medio di ricorrere all’uno o all’altro tipo di trasporto. Spetta al giudice nazionale verificare se tale ipotesi ricorra nelle controversie principali.
2)
Per contro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/4, nel combinato disposto con l’allegato H, categoria 5, della medesima, e l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, nel combinato disposto con l’allegato III, punto 5, della stessa, tenuto conto del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che ostano a che questi due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall’altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, laddove, in virtù di una convenzione specifica applicabile indistintamente alle imprese di taxi ed alle imprese di autonoleggio con conducente ad essa aderenti, il trasporto di persone a mezzo taxi non costituisca un aspetto concreto e specifico del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e tale attività, realizzata nell’ambito della convenzione medesima, risulti analoga, dal punto di vista dell’utente medio, all’attività di trasporto urbano di persone in autoveicolo da noleggio con conducente, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
(1) GU C 399 del 22.12.2012
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