28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/4
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento — Italia) — Lorenzo Amatori e a./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl
(Causa C-458/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente))
2014/C 129/04
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Trento
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Lorenzo Amatori, Adrian Gottardi
Convenuta: Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trento — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Cessione contrattuale ad un’altra impresa di una parte di azienda che non può essere identificata come entità economica autonoma preesistente e su cui l’impresa cedente esercita, dopo il trasferimento, un controllo dominante attraverso un vincolo di committenza e una commistione del rischio d’impresa — Normativa nazionale che non subordina la successione nei rapporti di lavoro al consenso dei lavoratori della parte d’impresa ceduta
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.
2)
L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa considerata, tale cedente eserciti un intenso potere di supremazia nei confronti del cessionario.
(1) GU C 389 del 15.12.2012.
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