12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Verband Österreichischer Banken und Bankiers
(Causa C-476/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Principio di non discriminazione - Contratto collettivo che prevede un assegno per i figli a carico - Calcolo dell’assegno pagato ai lavoratori a tempo parziale secondo il principio «pro rata temporis»))
(2015/C 007/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund
Convenuto: Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Dispositivo
La clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve essere interpretata nel senso che il principio «pro rata temporis» si applica al calcolo dell’importo di un assegno per figli a carico erogato dal datore di lavoro di un lavoratore a tempo parziale, in esecuzione di un contratto collettivo quale quello applicabile agli impiegati di banche e banchieri austriaci.
(1) GU C 32 del 2.2.2013.
Full & Egal Universal Law Academy