29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/12
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
(Causa C-479/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articoli 7, paragrafo 1, 11, paragrafo 2, 19, paragrafo 2, 88 e 89, paragrafo 1, lettere a) e d) - Modello comunitario non registrato - Protezione - Divulgazione al pubblico - Novità - Azione per contraffazione - Onere della prova - Prescrizione - Decadenza - Diritto applicabile)
2014/C 93/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
Resistente: Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 7, paragrafo 1, primo comma, 11, paragrafo 2, 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) — Nozione di divulgazione al pubblico — Onere della prova della copiatura del disegno non registrato — Modello presentato in un locale espositivo al di fuori della consueta osservazione dei mercati e divulgato ad un’impresa del settore specializzato senza vincolo di riservatezza — Termine di prescrizione del diritto di vietare l’utilizzazione a tutti i terzi — Decadenza — Determinazione del diritto applicabile alle controversie in materia di contraffazione e di nullità dei disegni o modelli comunitari
Dispositivo
1)
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione europea, qualora fossero state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.
2)
L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione europea, qualora fosse stato divulgato a un’unica impresa appartenente a detto settore oppure fosse stato esposto solo nei locali espositivi di un’impresa situata al di fuori del territorio dell’Unione, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.
3)
L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello protetto incombe l’onere di provare che l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello. Tuttavia, se il tribunale dei disegni o modelli comunitari dichiara che il fatto di far sostenere tale onere a detto titolare è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione della prova, questi è tenuto, per garantire il rispetto del principio di effettività, a ricorrere a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà, ivi comprese, eventualmente, le regole di diritto interno che prevedono un temperamento o un’attenuazione dell’onere della prova.
4)
La prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all’azione esercitata si sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002 sono disciplinate dal diritto nazionale, che deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
5)
L’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che le domande di distruzione dei prodotti in contraffazione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato. Le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell’autore di tali atti e al conseguimento, ai fini della determinazione del danno medesimo, di informazioni relative a dette attività, sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento stesso, dal diritto nazionale, compreso il diritto internazionale privato, del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito.
(1) GU C 32 del 2.2.2013.
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