26.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 159/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «4finance» UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-515/12) (1)
((Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Sistema di promozione a carattere piramidale - Pertinenza dell’eventuale contributo versato dai consumatori per ricevere un corrispettivo - Interpretazione della nozione di «contributo»))
2014/C 159/08
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente:«4finance»UAB
Convenuto: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione del punto 14 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Sistema promozionale a carattere piramidale che consente a un consumatore di percepire, dopo aver versato una partecipazione simbolica, un corrispettivo che proviene essenzialmente dall’ingresso di altri consumatori, piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti — Incidenza dell’importo della partecipazione ai fini della qualifica di tale sistema in quanto sistema promozionale a carattere piramidale — Importanza della proporzione del finanziamento dei corrispettivi effettuato attraverso le partecipazioni dei nuovi consumatori — Requisito che tale corrispettivo sia interamente o per la maggior parte finanziato con i contributi dei nuovi membri
Dispositivo
L’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che un sistema di promozione a carattere piramidale costituisce una pratica commerciale sleale in tutte le circostanze unicamente quando esso richiede al consumatore un contributo finanziario, a prescindere dal suo importo, in cambio della possibilità da parte di quest’ultimo di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.
(1) GU C 26 del 26.1.2013.
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