14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG
(Causa C-519/12) (1)
(Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali Articolo 5, punto 1, lettera a) - Nozione di «materia contrattuale»)
2013/C 367/34
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria — Ungheria
Parti
Ricorrente: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Convenuta: Hochtief Solution AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenza giurisdizionale di uno Stato membro in materia contrattuale — Azione di un creditore, sulla base di un contratto di apertura di credito, contro una società che detiene una partecipazione di controllo nella società debitrice parte del contratto conformemente alla normativa nazionale che disciplina specificamente la responsabilità della prima società
Dispositivo
Non rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una controversia come quella di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale impone ad una persona di rispondere dei debiti di una società che essa controlla, atteso che tale persona non ha rispettato gli obblighi di comunicazione conseguenti all’acquisizione del controllo di tale società.
(1) GU C 46 del 16.2.2013.
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