29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/14
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn — Germania) — Mömax Logistik GmbH/Bundesamt für Justiz
(Causa C-528/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto delle imprese - Direttiva 78/660/CEE - Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società - Applicazione delle norme di pubblicità di tali conti alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro e appartenenti a un gruppo la cui società madre è soggetta alla legislazione di un altro Stato membro)
2014/C 93/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Bonn
Parti
Ricorrente: Mömax Logistik GmbH
Convenuto: Bundesamt für Justiz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Bonn — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 57, paragrafo 1, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) — Diritto degli Stati membri a non applicare alle società dipendenti di un gruppo che non ricadono nell’ambito di applicazione del loro diritto nazionale le disposizioni della direttiva 78/660/CEE relative al contenuto, al controllo nonché alla pubblicità dei conti annuali, se la società controllante del gruppo è disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede tale possibilità nel caso in cui la società dominante sia disciplinata dal proprio diritto nazionale e la escluda nel caso in cui essa sia disciplinata dal diritto nazionale di un altro Stato membro
Dispositivo
L’articolo 57 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale esoneri un’impresa figlia soggetta alla legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il contenuto, il controllo nonché la pubblicità dei conti annuali soltanto nel caso in cui anche l’impresa madre sia soggetta alla legislazione di detto Stato.
(1) GU C 63 del 2.3.2013.
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