22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) — BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-563/12) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 146 - Esenzioni all’esportazione - Articolo 131 - Condizioni stabilite dagli Stati membri - Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita)
2014/C 52/35
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione)
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 131, 146 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esoneri all'esportazione — Società che esercita un’attività di produzione e di commercializzazione di conserve alimentari vendendo prodotti destinati a essere commercializzati dall’acquirente in paesi terzi — Normativa nazionale che subordina il diritto all’esenzione dell’IVA per le vendite di prodotti per l’esportazione al di fuori dell'Unione alla condizione che il termine decorso tra la vendita e la data di uscita dei prodotti dal territorio nazionale non ecceda i 90 giorni.
Dispositivo
Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione europea entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione.
(1) GU C 114 del 20.4.2013
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