10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Air Baltic Corporation AS/Valsts robežsardze
(Causa C-575/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Articoli 24, paragrafo 1 e 34 - Visto uniforme - Annullamento o revoca di un visto uniforme - Validità di un visto uniforme apposto su un documento di viaggio annullato - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Articoli 5, paragrafo 1 e 13, paragrafo 1 - Verifiche di frontiera - Condizioni d’ingresso - Normativa nazionale che richiede un visto valido apposto su un documento di viaggio valido))
2014/C 395/09
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā apgabaltiesa
Parti
Ricorrente: Air Baltic Corporation AS
Convenuto: Valsts robežsardze
Dispositivo
1)
Gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che l’annullamento, da parte di un’autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l’invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento.
2)
Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, dev’essere interpretato nel senso che esso non subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.
3)
Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.
(1) GU C 38 del 9.2.2013.
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