23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/36
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 — Guido Strack/Commissione europea
(Causa C-579/12 RX II) (1)
(Riesame della sentenza del Tribunale T-268/11 P - Funzione pubblica - Decisione della Commissione recante diniego del riporto di ferie annuali retribuite di cui il funzionario non ha potuto fruire nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata - Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 4 dell’allegato V di tale Statuto - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto a ferie annuali retribuite - Principio del diritto sociale dell’Unione - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione)
2013/C 344/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea
Altra parte nel procedimento: Guido Strack:
Oggetto
Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P), compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione in quanto il Tribunale, quale giudice d’impugnazione, in violazione del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio di diritto sociale dell’Unione, altresì espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, previsto dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha interpretato:
—
l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, quelle relative alle ferie annuali retribuite, e
—
di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione possa essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni.
2)
Detta sentenza del Tribunale dell’Unione europea è annullata.
3)
L’impugnazione della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07), è respinta.
4)
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del sig. Guido Strack relative sia al procedimento di riesame sia al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
5)
Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di riesame.
6)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
(1) GU C 71 del 9.3.2013.
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