28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/5
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
(Causa C-595/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo - Esclusione per assenza prolungata - Assenza dovuta a un congedo di maternità))
2014/C 129/05
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Parti
Ricorrente: Loredana Napoli
Convenuto: Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera c), 14, paragrafo 2, e 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Effetto diretto — Corso per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo — Normativa nazionale che prevede, in caso di assenza giustificata per più di 30 giorni consecutivi, l'esclusione dal corso e l'iscrizione al corso successivo — Assenza per congedo di maternità
Dispositivo
1)
L’articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni d’impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento.
2)
L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 non si applica a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che non riserva una determinata attività ai soli lavoratori di sesso maschile, ma ritarda l’accesso a tale attività da parte delle lavoratrici che non abbiano potuto giovarsi di una formazione professionale completa a causa di un congedo di maternità obbligatorio.
3)
Le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 della direttiva 2006/54 sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate da poter produrre un effetto diretto.
(1) GU C 86 del 23.3.2013.
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