28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/5
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova — Italia) — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli
(Cause riunite C-606/12 e C-607/12) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) - Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato])
2014/C 129/06
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale Genova
Parti
Ricorrente: Dresser Rand SA
Convenuta: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Genova — Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro — Nozione di lavori riguardanti il bene — Attività di verifica dell’adattabilità ad altri beni — Condizione della rispedizione del bene nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato — Possibilità di trattare la spedizione come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro in caso di spedizione verso uno Stato membro diverso da quello di partenza
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.
(1) GU C 101 del 6.4.2012.
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