29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/15
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld
(Causa C-613/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Accordo euromediterraneo con l’Egitto - Articolo 20 del protocollo n. 4 - Prova dell’origine - Certificato di circolazione delle merci EUR.1 - Certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo rilasciato quando la merce non è più sotto il controllo dell’autorità doganale competente per il rilascio - Diniego di applicazione del regime preferenziale)
2014/C 93/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Helm Düngemittel GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Krefeld
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 20 del protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (GU 2004, L 304, pag. 39), come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 17 febbraio 2006 (GU L 73, pag. 1) — Certificato di circolazione sostitutivo rilasciato a posteriori quando la merce non è più sotto il controllo dell’autorità doganale competente per il rilascio
Dispositivo
1)
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001, approvato con la decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che l’origine egiziana di una merce, in relazione al regime doganale preferenziale instaurato da tale accordo, può essere provata anche quando la merce sia stata suddivisa al momento dell’arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro e il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo, rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di tale merce spedita verso il secondo Stato membro, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio di tale certificato all’articolo 20 del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 17 febbraio 2006.
2)
La deduzione di tale prova richiede tuttavia, da un lato, che l’origine preferenziale della merce inizialmente importata dall’Egitto sia attestata mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali egiziane conformemente a tale protocollo e, dall’altro, che l’importatore provi che la parte di merce separata nel primo Stato membro e spedita verso il secondo Stato membro corrisponda a una parte della merce importata dall’Egitto nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.
(1) GU C 101 del 6.4.2003.
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