3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/43
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
(Causa C-96/12) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Responsabilità civile dell’assicurato - Contributo della vittima al danno - Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)
2013/C 225/74
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Guimarães
Parti
Ricorrenti: Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto
Convenuta: Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33, in particolare del suo articolo 1 bis), 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/23/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65), e 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14) — Disposizioni nazionali che consentono l’esclusione o la limitazione del diritto della vittima al risarcimento in caso di incidente sulla base di una valutazione del suo contributo al proprio danno — Incidente tra un autoveicolo e un ciclista provocato da quest’ultimo.
Dispositivo
La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nel diritto della responsabilità civile, che consentono di escludere o di limitare il diritto della vittima di un incidente di reclamare un risarcimento a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, sulla base di una valutazione individuale del contributo esclusivo o parziale di tale vittima al proprio danno.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
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