4.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/5
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgio) — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA
(Causa C-343/12) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Direttiva 2005/29/CE - Normativa interna che vieta in termini generali di mettere in commercio o vendere prodotti sottocosto)
2013/C 129/09
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van Koophandel te Gent
Parti
Ricorrente: Euronics Belgium CVBA
Convenute: Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgio — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che prevede un divieto generale delle vendite in perdita, senza eccezioni, e che mira a proteggere, tra l’altro, gli interessi dei consumatori — Compatibilità con la direttiva 2005/29
Dispositivo
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda un divieto generale di mettere in commercio o di vendere prodotti sottocosto, nei limiti in cui tale disposizione persegue finalità attinenti alla tutela dei consumatori.
(1) GU C 303 del 6.10.2012.
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