3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/47
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano
(Causa C-352/12) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) - Servizi - Attività di supporto per la redazione del piano di ricostruzione di talune parti del territorio di un comune danneggiate da un sisma - Contratto concluso fra due enti pubblici, uno dei quali è un’università - Ente pubblico che può essere qualificato come operatore economico - Circostanze straordinarie)
2013/C 225/81
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
Parti
Ricorrente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Convenuti: Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano
Con l’intervento di: Università degli Studi Chieti Pescara - Dipartimento Scienze e Storia dell’Architettura e Scuola di Architettura e Design Vittoria (SAD) dell'Università degli Studi di Camerino
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e degli articoli 2 e 28, nonché dell’allegato II, categorie n. 8 e n. 12, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione dell’appalto al di fuori delle procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva — Contratto concluso fra due amministrazioni pubbliche nel cui ambito il prestatore di servizi è un’università e con un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta — Prestazione di servizi consistente nelle attività relative allo studio, all’analisi ed al progetto per la ricostruzione dei centri storici di due comuni colpiti da un sisma — Modalità di aggiudicazione dell’appalto giustificate dal perseguimento di interessi pubblici specifici post-emergenziali connessi al sisma
Dispositivo
La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, osta ad una normativa nazionale la quale autorizza la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale enti pubblici istituiscono fra loro una cooperazione nel caso in cui — il che spetta al giudice del rinvio verificare — tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto esclusivamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. La circostanza che un contratto del genere sia concluso in una situazione straordinaria può essere presa in considerazione unicamente nei limiti in cui l’amministrazione aggiudicatrice dimostri che ricorrono le condizioni d’applicazione dell’articolo 31, punto 1, lettera c), della menzionata direttiva.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
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