3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/47
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’11 aprile 2013 — Asa sp. z o.o./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-354/12 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Marchio denominativo FEMIFERAL - Opposizione del titolare del marchio denominativo e figurativo anteriore feminatal)
2013/C 225/82
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Asa sp. z o.o. (rappresentante: avv. M. Chimiak)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2012, Asa/UAMI — Merck (FEMIFERAL) (T-110/11), recante rigetto, in quanto infondato, del ricorso dell’Asa sp. z o.o., richiedente il marchio denominativo «FEMIFERAL», diretto all’annullamento della decisione R 0182/2010-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 19 novembre 2010, che ha annullato la decisione della divisione d’opposizione, recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo nazionale «Feminatal» e del marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «feminatal», per prodotti della classe 5 — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Asa sp. z o.o. è condannata alle spese.
(1) GU C 295 del 29.9.2012.
Full & Egal Universal Law Academy