3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/50
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg — Germania) — Bianca Brandes/Land Niedersachsen
(Causa C-415/12) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Lavoratore a tempo pieno che non ha potuto godere dei suoi diritti a ferie annuali retribuite nel periodo di riferimento - Passaggio di tale lavoratore ad un regime di lavoro a tempo parziale - Disposizione o prassi nazionale che prevede di ridurre il numero di giorni di ferie retribuite così precedentemente maturate in proporzione al numero di giorni di lavoro settimanale a tempo parziale)
2013/C 225/89
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Nienburg
Parti
Ricorrente: Bianca Brandes
Convenuto: Land Niedersachsen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Nienburg — Interpretazione della la clausola 4, punti 1 e 2, dell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (GU L 131, pag. 10) — Dipendente che passa da un impiego a tempo pieno a un impiego a tempo parziale — Normativa di uno Stato membro che consente, in tal caso, une ridistribuzione del diritto alle ferie annuali maturate durante il lavoro a tempo pieno ma non godute che comporta una riduzione del numero di giorni di ferie
Dispositivo
Il diritto pertinente dell’Unione, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o prassi nazionali, come quelle in esame nel procedimento principale, in forza delle quali il numero di giorni di ferie annuali retribuite di cui un lavoratore occupato a tempo pieno non ha potuto beneficiare nel corso del periodo di riferimento — essendo passato ad un regime di lavoro a tempo parziale — viene ridotto proporzionalmente alla differenza esistente tra il numero di giorni di lavoro settimanale effettuati da tale lavoratore prima e dopo tale passaggio a tempo parziale.
(1) GU C 366 del 24.11.2012.
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