4.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/5
Ordinanza della Corte del 7 marzo 2013 — Luigi Marcuccio/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa C-433/12 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per responsabilità extracontrattuale - Rifiuto della cancelleria della Corte di dare seguito alle lettere inviate dal ricorrente al primo avvocato generale della Corte - Articolo 256, paragrafo 2, TFUE - Domanda di avvio di un procedimento di riesame di talune decisioni definitive adottate dal Tribunale in procedimenti d’impugnazione)
2013/C 129/10
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 luglio 2012, Marcuccio/Corte di Giustizia (T-27/12), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso per responsabilità inteso a ottenere il risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente in esito al rifiuto del cancelliere di dar seguito alle memorie inviate dal ricorrente al primo avvocato generale della Corte di giustizia con cui chiedeva l'avvio di un procedimento di riesame delle decisioni conclusive del giudizio, emanate dal Tribunale nelle cause T-278/07 P, T-114/08 P, T-32/09 P e T-166/09 P
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 355 del 17.11.2012.
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