3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/52
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone) — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato
(Causa C-542/12) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Direttiva 2002/53/CE - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Organismi geneticamente modificati (OGM) iscritti nel catalogo comune - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Articolo 20 - Prodotti esistenti - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 26 bis - Misure volte a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati)
2013/C 225/93
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Pordenone
Imputata nella causa principale
Giorgio Fidenato
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Pordenone — Interpretazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) — Normativa nazionale che subordina la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo comune europeo delle varietà a una procedura di autorizzazione diretta a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture (principio di coesistenza)
Dispositivo
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l’ottenimento di un’autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture.
(1) GU C 63 del 2.3.2013.
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